La scadenza dell’acconto IMU 2020 è invariata rispetto agli anni precedenti ed è fissata nel termine del 16 giugno 2020.
Ai sensi dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) sono state disciplinate le regole per l’applicazione della “nuova” IMU, con contestuale abrogazione della TASI da parte del comma 738 della legge richiamata. La nuova imposta assorbe anche le norme in precedenza applicabili alla TASI, cosicché, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sparisce la “doppia imposizione locale” sugli immobili.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (le aliquote 2019 sono consultabili a questo link. Inoltre il calcolo si può fare a questo link.
Novità di legge di cui tener conto per la corretta applicazione dell’IMU 2020
- Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto “Decreto Rilancio”, all’art. 177 comma 1 ha disposto che: In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’Imposta Municipale propria (IMU) […] relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
- La Legge n. 160/2019 non ha riproposto l’equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta’ o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d’uso, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gia’ pensionato nel Paese estero di residenza. Pertanto tale abitazione dal 01/01/2020 non è più esente dall’IMU ma assoggettata all’imposta con aliquota ordinaria.
- L’art. 1, comma 741, lettera c, numero 4, ha stabilito che dal 01/01/2020 può essere assimilata all’abitazione principale, con conseguente esenzione, “…la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”. Pertanto, contrariamente alla disciplina vigente fino al 2019, il coniuge assegnatario della casa familiare gode per quest’ultima dell’assimilazione all’abitazione principale solo in presenza di figli allo stesso affidati con provvedimento del giudice.