Servizi Sociali
Ufficio di riferimento
Servizi sociali
Sig.ra Ornella Mariani
UFFICIO DELLA CITTADINANZA
Questo Servizio è universale, in quanto rivolto a tutta la popolazione e si occupa della generalità delle problematiche che ogni persona può incontrare in qualsiasi momento, nella propria vita.
Obiettivi principali del Servizio sono:
Ascoltare, orientare e accompagnare cittadini in difficoltà;
Divenire per la cittadinanza il punto di riferimento in ambito sociale;
Garantire l’accesso e la fruizione dell’informazione;
Promuovere la partecipazione sociale;
Erogare i servizi sociali di base.
Dove
Collazzone: Piazza Jacopone, 6 – Tel. 075 8781723
Deruta: Comune – Tel. 075 9728566
Fratta Todina: Via Roma, 1 – Tel.075 8745304 Fax 075 8745356
Marsciano: Largo Garibaldi, 1 – Tel. 075 8747206
Massa Martana: Via Mazzini,1 – Tel. 075 8951749
Monte Castello di Vibio: Via Biancherini, 4 – Tel. 075 8780217
San Venanzo: P.zza Roma, 22 – Tel. 075 875123
(punto di ascolto il giovedì, dalla ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 – Dott.ssa Boncompagni Alessia)
Todi: Via Del Monte, 23 – Tel. 075 8956732/733/ 735/ 738
SPORTELLO CITTADINI STRANIERI
Questo Servizio offre informazioni su pratiche per l’immigrazione, permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, istruzione, sanità, scambi culturali, formazione, lavoro, agevolazioni.
Obiettivo principale del Servizio:
Rendere agevole il percorso di inserimento dei cittadini stranieri nel nostro territorio.
Dove
Collazzone: Piazza Jacopone da Todi, 1 – Tel. 075 8781724
Deruta: Via Umberto I – Tel. 075 9728694
Fratta Todina: rivolgersi agli sportelli di Marsciano o Todi
Marsciano: Largo Garibaldi, 1 – Tel.075 8747270
Massa Martana: Via Mazzini,1 – Tel. 075 8951749
Monte Castello di Vibio : rivolgersi agli sportelli di Marsciano o Todi
San Venanzo: rivolgersi agli sportelli di Marsciano o Todi
Todi : Via del Monte, 23 – Tel. 075 8956734
ASSEGNO DI MATERNITA’
CHE COS’E’
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
A CHI SPETTA
Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
• carta di soggiorno;
• permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolari se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.
REQUISITI
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi e patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ ingresso in famiglia del minore /affidato.
In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.
DOCUMENTAZIONE
La dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
Una autocertificazione iedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).
Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
COS’È
È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
A CHI È RIVOLTO
L’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:
nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2018 pari a 8.650,11 euro);
cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).
DECORRENZA E DURATA
L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità.
L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.
DECADENZA
Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.
REQUISITI
Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
Il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall’ ISEE.
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
La domanda va presentata al comune allegando una dichiarazione sostitutiva unica ( DSU) in corso di validità relativa alla situazione economica del nucleo familiare.
Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente.