- Quando si vota per le elezioni regionali della Regione Umbria?
Le elezioni regionali si svolgono il giorno di domenica 17 novembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e il giorno di lunedì 18 novembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 15:00. - Cosa occorre per votare?
Per votare bisogna essere muniti della propria tessera elettorale e di un documento di identità e recarsi al seggio presso la Sezione elettorale indicata nella tessera elettorale stessa. - Come si può rinnovare la tessera elettorale quando sono finiti gli spazi per la certificazione del voto?
La tessera elettorale si rinnova, su domanda dell’elettore, presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza. L’ufficio elettorale resterà aperto nella giornata di sabato fino alle ore 18:00 e anche per tutta la durata delle operazioni di voto. - Come si vota per eleggere il Presidente della Giunta regionale e l’Assemblea legislativa della Regione Umbria?
Ciascun elettore può, a scelta:
a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta
b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
c) votare a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente.
NB. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo. - Quante preferenze si possono esprimere?
L’elettore può esprimere fino a due preferenze – purché di genere diverso – scrivendo il cognome, oppure il nome e cognome di candidati compresi nella lista stessa.
– qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
– sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
– sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
– le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per legge sono nulle.
– l’espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso genere comporta l’annullamento della seconda preferenza. - Si può votare per due candidati dello stesso genere?
No. L’elettore che esprime due preferenze deve indicare due candidati di genere diverso (donna/uomo oppure uomo/donna). Qualora ciò non accada sarà annullata la seconda delle preferenze.