Documento consultabile: ORDINANZA CONTRO IL RISCHIO DI INCENDI
Con la stagione estiva aumenta il rischio di incendi boschivi e d’interfaccia provocati da bruciature di stoppie, erbe secche infestanti e arbusti d’ogni genere. Una delle cause è rappresentata anche dallo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici e terreni.
Per questo motivo, al fine di ridurre il rischio di innesco di incendi, con l’ordinanza n. 10 del 12-07-2024 si ORDINA:
1) Fino al 15 ottobre 2024, salvo diverse disposizioni, allo scopo di prevenire lo sviluppo di incendi boschivi e d’interfaccia, sono istituiti su tutto il territorio comunale i divieti e gli obblighi riguardanti le azioni che possono determinare ovvero scongiurare anche il solo potenziale innesco di incendi nel rispetto delle vigenti normative e, più precisamente:
– divieto di accensione fuochi di qualsiasi tipo e natura che possano cagionare incendi di superfici boscate, sterpaglie etc;
– divieto di accensione fuochi in zone a rischio propagazione incendi e nelle giornate ventose anche nelle aree attrezzate con appositi bracieri;
– divieto di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
– divieto di gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese o qualsiasi altro materiale in fase di combustione ovvero compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di innesco incendio;
– divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici se non appositamente autorizzati;
– divieto di transito o sosta fuori dalle sedi stradali in presenza di vegetazione secca con mezzi a motore caldo, che potrebbero essere fonte di innesco incendio delle sterpaglie;
2) A tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi, ai covoni di grano, ad erbe secche e ad ogni altra materia combustibile, di adottare tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio;
3) Ai proprietari o affittuari di terreni coltivati di circoscrivere l’intero fondo con una striscia di terreno solcata dall’aratro o altra attrezzatura completamente scevra di stoppie, per una fascia di almeno m. 5 di larghezza;
4) Ai proprietari ed affittuari di terreni incolti o tenuti a pascolo di provvedere al taglio di erbe e sterpaglie che crescono spontaneamente;
5) Che gli interventi di pulizia dei terreni, dovranno essere effettuati provvedendo contestualmente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant’altro possa essere veicolo di incendio o pericolo per l’incolumità pubblica e privata, con avvertenza che in caso di inosservanza verranno adottati tutti i provvedimenti sostitutivi in danno ai trasgressori;
6) Di non bruciare le stoppie fino al 15.10.2024, salvo diversa disposizione da parte degli Enti di competenza.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle norme statali
nell’ambito delle materie di cui alla presente Ordinanza.