Il Sindaco considerato che è necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di zanzare, anche in considerazione del fatto che nel corso degli ultimi anni si sono verificati diversi casi di contagi e/o epidemie da virus di origine tropicale come la Chikungunya, la febbre del Nilo, la Zika e la Dengue e che nel 2022 per la prima volta è stata accertata la presenza in Umbria della zanzara Anopheles labranchiae, zanzara potenzialmente in grado di trasmettere la malaria, ORDINA nel periodo compreso tra il 13 giugno 2024 e il 30 Novembre 2024:

  1. a tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping,
    alberghi, agriturismi e assimilati e attività di ristorazione con aree all’aperto:
    a) di non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua
    piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
    b) di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi,
    bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
    c) prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o, in alternativa, eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è
    necessario svuotare settimanalmente l’acqua accumulatasi;
    d) trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura.
    La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente
    da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il
    documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;
  2. a tutti gli amministratori di condomini: di comunicare, entro il 30 giugno 2024, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Umbria n. 1, all’indirizzo P.E.C.
    aslumbria1.umbria.it l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di
    disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente;
  3. ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale:
    a) di provvedere, nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
    b) di comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del
    Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Umbria n.1, all’indirizzo P.E.C. aslumbria1.umbria.it che provvederà ai controlli necessari.
  4. ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti:
    a) di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua;
    b) di provvedere, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
  5. a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli: di svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi pozzetti, scarichi pluviali, tombini in genere, scoline e fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da ditte specializzate oppure in proprio.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00.

Il testo completo dell’ordinanza può essere consultato nell’Albo Pretorio del Comune di San Venanzo.