L’ ordinanza_n._18_del_22.07.2021
ORDINA
Dalla data della presente Ordinanza ai proprietari e/o detentori di cani, per i motivi espressi in premessa, di adottare durante la conduzione dell’animale nelle aree ed esercizi aperti al pubblico, nei giardini pubblici, parchi pubblici, piste pedonali, aree verdi e pubbliche in genere le seguenti misure:
1) Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 mt;
2) Non abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico (strade, piazze, marciapiedi, accessi alle abitazioni, giardini e aree verdi pubbliche o comunque qualsiasi luogo accessibile al pubblico) le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate;
3) Portare con sé, al fine del rispetto dell’obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà, strumenti quali paletta e/o sacchetto idonei all’asportazione e contenimento delle feci animali. Tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza
della presente Ordinanza;
4) Depositare quanto raccolto, opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti, nei contenitori porta rifiuti o negli appositi contenitori per deiezioni canine.