Per ragioni di tutela della pubblica incolumità, a seguito della Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017, con apposita ordinanza sindacale a salvaguardia del decoro pubblico e della sicurezza urbana è stato disposto che in occasione di manifestazioni all’aperto, in particolare nel periodo primaverile-estivo, che prevedono la somministrazione temporanea al pubblico di alimenti, bevande e similari è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetri e lattine metalliche.

“La somministrazione – si legge nell’ordinanza – deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi”. Il divieto vale anche nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, dove la compresenza di molte persone e il clima festoso può degenerare.

Parola d’ordine, dunque, è prevenzione e non repressione dal momento che l’utilizzo di mezzi contundenti come pezzi di vetro abbandonati in strada possono costituire pericolo, non solo per i bambini che inavvertitamente vi entrano in contatto, ma per chiunque. La mancata osservanza delle dispozioni, laddove non costituisca più grave reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da 25 euro e fino a 500 euro. Dell’ordinanza sono al corrente Prefettura di Terni, Stazione dei Carabinieri di San Venanzo, Questura della Provincia di Terni e Comando di Polizia Locale. A quest’ultimo, oltre che alle Forze dell’Ordine spetterà il compito di far rispettare l’ordinanza.